Statuto

STATUTO

ART. 1. COSTITUZIONE

È  costituita  un’  Associazione  Culturale  denominata                  ”associazione culturale munschasc”.

L’associazione ha sede in Monza (MB) e potrà istituire uffici, sedi o sezioni anche in altre località.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale dello stesso Comune di Monza e in tutta Italia.

ART. 2. ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione  non persegue finalità di lucro, né diretto, né indiretto. I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale trasparenza e democrazia, con l’obbiettivo di promuovere e innovare le capacità dell’intelletto e della manualità creativa dell’essere umano con iniziative nei settori di: Cultura, Arte, Conoscenza, Ambiente dal Territorio di appartenenza ad un contesto Nazionale e Internazionale.

ART. 3. COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono compiti dell’Associazione:

1) la promozione di eventi culturali legati al territorio con l’uso delle tecnologie tradizionali e innovative;

2)  l’impegno  a  produrre  innovazione  culturale  nel  campo  dell’arte contemporanea,  del  design e dell’artigianato,  della  letteratura, della musica,  della  moda,  dell’architettura nella più ampia totalità e versatilità dei linguaggi espressivi;

3) l’attività di ricerca e di sperimentazione e  produzione di nuove forme di  creatività  artistica,  attraverso  l’affermazione  dell’eccellenza creativa, coinvolgendo anche le generazioni più giovani, in un confronto con il mondo attraverso nuovi linguaggi.

4) la ricerca di nuovi soggetti artistici attraverso anche il collegamento con iniziative nazionali e internazionali;

5) l’azione di collaborazione con le istituzioni ed altri enti (anche quelli che operano al di fuori dei circuiti istituzionali) che operino a favore del territorio, per un servizio di crescita sociale ed educativa della comunità alla quale si appartiene.

Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L’Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

ART. 4. ASSOCIATI

Possono far parte dell’associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno  affidamento  per  l’attuazione  dei  programmi  statutari  e  che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione.

L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

In particolare, possono aderire all’associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi  senza  alcuna  discriminazione  di  sesso,  età,  lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero dei soci è illimitato.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità“ tra uomo e donna.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE

Per essere ammesso a socio ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1)  indicare nome  e  cognome, luogo e  data  di  nascita, professione, residenza;

2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Tale riconoscimento potrà essere comprovato dalla tessera sociale ove istituita.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

I soci si dividono in:

ART. 6. TIPOLOGIE DI SOCI

1)  soci  fondatori:  si  considerano  tali  i  soci  che  hanno  partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;

2)  soci  ordinari: si  considerano tali  tutti  i  soci  che  aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

Sono aderenti all’associazione in qualità di Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e in qualità di Soci Ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

ART. 7. DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto di:

–  frequentare  i  locali  dell’Associazione

– partecipare  a  tutte  le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;

– partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una per ciascun socio);

– conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

–  dare  le  dimissioni,  in  qualsiasi  momento  e  senza  oneri,  previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

– proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 8. DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

1) al pagamento della QUOTA sociale deliberata dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è  restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro trenta giorni prima dell’assemblea  convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento;

2) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle  deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni  della  cassa  sociale  attraverso  versamento  di  quote straordinarie;

3) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

ART. 9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1)  quando  non  ottemperino  alle  disposizioni  del  presente  statuto,  ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo entro un anno.

3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione.  Le  espulsioni  e  le  radiazioni  saranno  decise  dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, sempre che il consiglio Direttivo non confermi l’espulsione dall’associazione per morosità.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento dietro presentazione di domanda scritta; tale ricorso sarà preso in esame dal consiglio direttivo, che, presa visione della motivazione, a maggioranza dei suoi membri, con risposta scritta e motivata, deciderà sulla eventuale riammissione o conferma d’espulsione del socio.

ART. 10. ALBO DEI SOSTENITORI

L’Associazione può istituire un Albo dei Sostenitori, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che – anche una tantum – contribuiscono con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di sostenitore anche a personalità del mondo artistico o culturale  che si siano prodigate nei compiti e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.

I sostenitori non corrispondono alcuna quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all’elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a presenziare all’Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivi stesso.

ART. 11. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;
  2. b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:
  3. c) da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

ART. 12. ENTRATE

Per l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:

–   redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 11;

–    eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;

–    contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati   all’attuazione  degli  scopi  statutari,  non  espressamente vincolati all’incremento del patrimonio, anche attraverso forme di crowdfunding;

–   entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;

–   ogni altra entrata derivante dall’attività associativa svolta.

ART. 13. BILANCIO

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l’ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori se nominati, che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

ART. 14. UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione.

ART. 15. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’associazione:

– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il o i Vice Presidente;
– Il Segretario;
– Il Tesoriere;
– Il Collegio dei Revisori;
– Il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni e sono rinnovabili. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso a copertura delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno, dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia.

ART. 16. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

Essa è convocata con annuncio scritto (lettera, mail, sms o messaggistica equivalente) ad ogni socio almeno 48 ore prima del giorno fissato per l’adunanza.

L’avviso  di  convocazione  deve  contenere  la  data,  l’ora  ed  il  luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle cose da trattare.

L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Almeno una volta l’anno viene convocata dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest’ultimo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Possono partecipare all’assemblea tutti i Soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

ART. 17. ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria ha il compito di:

1) approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale.

2) procedere alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.

3) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

4) approvare gli stanziamenti per iniziative previste dall’articolo 3 del presente statuto.

5) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

6) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove vengano istituiti:    il Tesoriere, l’Organo   di Revisione   e  il Collegio dei Probiviri.

ART. 18. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria è convocata:

1) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

2) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno i 2/5 dei soci e dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

I compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

– deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
– deliberare  lo  scioglimento  dell’associazione  e  la  devoluzione  del patrimonio residuo;
– deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Per modificare l’atto costituivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà, anche per delega, degli associati e la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell’art. 21, c.3 del c.c.).

ART. 19. REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo in caso di delibere relative alla modificazione dello statuto e allo scioglimento dell’Associazione.

La  seconda convocazione può  aver  luogo  decorse 24  ore  dalla  prima convocazione.

ART. 20. VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 21. STRUTTURA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa. Le deliberazioni assembleari sono riportati su apposito libro delle decisioni dei soci a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. I libri sociali sono a disposizione dei soci per la libera consultazione presso la sede dell’Associazione, previa richiesta.

Le  delibere prese  dall’assemblea dei  soci  nel  rispetto delle  norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell’associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 22. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri (due più il Presidente) ad un massimo di sette consiglieri e restano in carica tre anni. Le cariche sono rinnovabili.

ART. 23. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni tre anni l’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 24. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

ART. 25. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Non sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri e, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.

ART. 26. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci.
2) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea.
3) redigere i bilanci.
4)  compilare  i  progetti  per  l’impiego  del  residuo  del  bilancio  da sottoporre all’assemblea.
5) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
6) formulare il regolamento interno dell’Associazione.
7)  deliberare  circa  l’ammissione,  la  sospensione,  la  radiazione  e l’espulsione dei soci.
8) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione.

ART. 27. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione, previa informazione al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell’ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

–    curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo,  intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
–   sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
–    curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
–    adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
–   esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ART. 28. IL / I VICEPRESIDENTE

Il o i Vice Presidente dell’associazione rappresentano l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbiano ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Essi sostengono il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. I Vice Presidente non possono delegare funzioni delegate senza aver avuto l’autorizzazione preventiva del Presidente dell’associazione.

ART. 29. IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dall’Assemblea, anche tra i non soci e resta in carica tre esercizi.

All’atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica del suo incarico.

Il Segretario redige i verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

La  persona ricoprente la  figura  di  Segretario dell’Associazione può svolgere anche funzioni di Tesoriere.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

ART. 30. IL TESORIERE

Il Tesoriere può venire eletto dall’Assemblea anche tra i non soci dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell’Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del rendiconto dell’Associazione e di sovraintendere a tutta l’attività amministrativa vigilando per una corretta ed equi-librata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell’Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea in sede d’approvazione del rendiconto o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

ART. 31. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell’associazione che può essere istituito per volontà dell’assemblea dei soci.

Il Collegio è un organo composto di tre membri, nominati dall’assemblea dei soci, tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori contabili dei Revisori, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell’associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale an-notare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci.

Per l’esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’associazione, ne  controllano la  regolarità e  possono assistere alle  riunioni del

Consiglio Direttivo.

ART. 32. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il  collegio  decide  sulle  controversie  che  dovessero  insorgere  tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi.  Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 33. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci – che provvederà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio nell’ambito delle disposizioni generali del Titolo II del C.C. – secondo le modalità e termini di cui ai precedenti articoli, per i seguenti motivi:

1) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

ART. 34. SIMBOLIZZAZIONE

L’associazione si riserva di dotarsi di un logo, liberalmente concesso dalla socia Signora Tornaghi Micaela Maria, che rimarrà di proprietà esclusiva della medesima.

ART. 35. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle vigenti disposizioni normative.

Questo statuto è composto da N° 35 articoli disposti su  N° 11 pagine.

LETTO ED APPROVATO  IN DATA 06 MARZO 2015

1. Micaela Maria Tornaghi

2.  Andrea Angelo Tornaghi

3.  Luciano Maciotta Rolandin

4.  Vera Colli

5.  Marina Cogoli

6. Maria Luisa Biffis